,

H:iH:iCorruzione tra privati

Descrizione

La corruzione è un reato, di solito commesso nell’ambito della pubblica amministrazione (artt. 318 e 319 c.p. e anche art. 319 ter, 320, 321 e 322 c.p. ), che ha una struttura abbastanza complessa.
Si parla di corruzione attiva, quando c’è l’attività del corrompere, e di corruzione passiva, che sta nell’essere corrotti. Di regola le pene sono identiche sia per il corruttore che per il corrotto.

Per la maggioranza della dottrina e per la giurisprudenza, siamo in presenza di reato a concorso necessario, anche se parte minoritaria della dottrina non è dello stesso avviso.  Anche se si ritiene trattarsi di un reato a concorso necessario, e quindi di un unico reato cui partecipano necessariamente più persone, è anche vero che le condotte dei soggetti attivi sono diverse, e quindi saranno considerate separatamente.

Nella corruzione c’è anche da stabilire se la promessa o la dazione di denaro o altra utilità siano effettuate prima del compimento dell’atto, oppure dopo che l’atto sia stato già compiuto, una sorta di premio per l’attività illecita svolta, senza che vi sia stata una preventiva sollecitazione,  si distingue quindi:

1)    corruzione antecedente: quando la promessa o la dazione sono effettuate prima del compimento o l’omissione dell’atto;
2)    corruzione susseguente: quando la promessa o la dazione sono effettuate dopo il  compimento l’omissione  dell’atto.

Si distingue poi una corruzione propria, quando l’atto è contrario ai doveri del proprio ufficio, (art. 319 c.p.), impropria, quando l’atto compiuto è conforme ai doveri che scaturiscono dalla propria funzione ( art. 318 c.p. riformato dalla l. 6112012 n. 190; il vecchio articolo 318 era rubricato Corruzione per un atto d’ufficio).

Avendo presenti questi concetti sulla corruzione, tratti dal codice penale, possiamo meglio intendere l’ articolo 2635, che si occupa di una nuova ipotesi di corruzione, la corruzione tra privati, partendo dalla corruzione passiva.

Soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; Si tratta, dal lato passivo di reato proprio.
Soggetto passivo: la società.

Fatto tipico: il soggetto attivo, o i soggetti attivi in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Come si vede l’art. 2365 c.c. si occupa solo della corruzione susseguente, e il reato si può realizzare con una azione o un’omissione. La condotta deve aver cagionato anche un nocumento alla società, termine più esteso di danno, volendo far ricomprendere un qualsiasi danno subito dalla società, non escluso un danno di immagine presso il pubblico. Si tratta, comunque, di reato di evento. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Le pene sono della reclusione da uno a tre anni o della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione attiva:

Soggetto attivo: chiunque prometta dia prometta denaro o altra utilità; si tratta si reato comune. Fatto tipico: dare o promettere denaro o altra utilità; elemento soggettivo: dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Pene per il corruttore: le stesse previste per i corrotti.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista la corruzione susseguente, e nemmeno l’istigazione alla corruzione. Non è prevista, inoltre, la corruzione impropria, che si verifica quando l’attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori . Si procede a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il quarto comma dell’art. 2365 prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni  sul reato di corruzione tra i privati, ex art. 2635 c.c. e sulle responsabilità dell’ente, exD. Lgs. 231/01, iscriviti al convegno di Synergia Formazione

Focus D. Lgs. 231/01 Indagini Giudiziarie Modelli Organizzativi Odv

Milano 10-11 giugno Starhotels Ritz

Fonte: Dirittoprivatoinrete
Visualizza Articolo

Orario

() H:i - H:i

Menu
X