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H:iH:iLa rendicontazione dei gruppi consiliari

Descrizione

La Corte dei Conti all’opera sulla rendicontazione dei gruppi consiliari regionali

La deliberazione n. 12 del 3 aprile 2013 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 174/2012, (“Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni”) , in relazione al controllo sulla rendicontazione dei gruppi consiliari dei consigli regionali, invitando tutte le Sezioni di Controllo Regionali a conformarsi al proprio orientamento.

La Sezione Autonomie ha ordinato alle Sezioni regionali di Controllo di controllare i rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all’anno 2012 utilizzando come parametro, per la regolarità e la legittimità della gestione finanziaria rendicontata, le regole all’epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario.

Le Sezioni di Controllo regionale, a fronte della deliberazione 12/2013, hanno effettuato stringenti controlli ed hanno emesso deliberazioni di diffida ai Consigli Regionali a fornire chiarimenti richiesti e tutta la documentazione di dettaglio (scontrini, fatture, etc.) entro trenta giorni.

Tra le molte: la Sezione di Controllo per l’Umbria (delibera n. 106/2013) , ha diffidato il Consiglio Regionale a fornire chiarimenti e documenti per la rendicontazione relativa all’anno 2012 richiedendo, in particolare il rispetto della procedura prevista dalla L.R. n. 3/1996; la Sezione Controllo per la Lombardia, (delibera n. 115/2013), ha assegnato il termine di 30 giorni per adempiere al Consiglio Regionale nel fornire ulteriori informazioni e documentazioni analitiche riguardo a tutte le spese sostenute dai gruppi, ex lege regionale n. 20/2008; la Sezione Controllo per il Piemonte, (delibera n. 229/2013), ha rimandato il Consiglio Regionale a integrare la documentazione allegata entro 30 giorni e giustificare analiticamente “l’inerenza della spesa all’attività del gruppo consiliare, criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale, ex l.r. n. 16/2012”; la Sezione Controllo per la Regione Calabria, (delibera n. 29/2013) , ha concesso termine di trenta giorni al Consiglio Regionale per produrre documentazione analitica in relazione alle spese dei gruppi.

Ancora nessun Consiglio Regionale ha impugnato tali deliberazioni che sembrano del tutto illegittime e contrarie al principio costituzionale, previsto dall’art. 25 COST, ed all’art. 11 disp. Prel. Cod. civ., secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.

La Sezione Autonomie ha, infatti, disposto con la deliberazione n. 12/2013, che le Sezioni di Controllo regionali iniziassero il c.d. “controllo contabile di regolarità” sulla rendicontazione dei gruppi già immediatamente dall’anno 2012 e, pertanto, le Sezioni regionali di Controllo hanno diffidato, dopo aver svolto una scrupolosa attività istruttoria, nel mese di aprile/maggio, i Consigli Regionali a fornire ulteriori documenti e informazioni entro 30 giorni.
Tutto ciò senza alcun riferimento normativo e, al contrario, applicando la legge in modo retroattivo.

Il D.L. 174/2012, che prevede che il controllo della rendicontazione sia affidato alle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, è stato pubblicato solo il 10 ottobre 2012 e, pertanto, sarebbe illegittimo applicarlo alla rendicontazione dell’esercizio finanziario dell’anno 2012, come al contrario la Sezione Autonomie ha disposto, stante, oltretutto, assenza di espresse prescrizioni legislative.

Inoltre, la Sezione Autonomia ha disposto che le Sezioni regionali di Controllo effettuassero il controllo contabile utilizzando il parametro da “desumere dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012”, in contrasto non solo con il principio di irretroattività della legge, ma anche del D.L. 174/2012 che espressamente prevede , all’art. 1, comma 9, che “ Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la documentazione necessaria a corredo del rendiconto, con indicazione del titolo di trasferimento , nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, parametro di riferimento al controllo della rendicontazione, è stato adottato il 21/12/2012 e pubblicato nell’anno 2013.

La deliberazione n. 12/2013 della Sezione delle Autonomie ha deciso, in modo autonomo e sprovvisto di supporto normativo, che il parametro di cui al D.P.M.C. sopra citato sia da applicarsi alla rendicontazione relativa all’esercizio finanziario del 2013, mentre per quella inerente all’anno 2012 le Sezioni di Controllo devono applicare le norme regionali vigenti all’epoca.

La deliberazione della Sezione Autonomie, qualora fosse riconosciuta come illegittima ed in contrasto con il d.l. 174/2012, travolgerebbe tutte le delibere di non regolarità delle Sezioni di Controllo regionali e le eventuali sanzioni che potranno irrogare alle regioni e renderebbe nulla l’eventuale “decadenza” del gruppo consiliare regionale dalla percezione dei contributi pubblici nonché l’obbligo in capo al gruppo medesimo di restituire le spese non rendicontate , così come previsto dal d.l. 174/2012.

Le legislazioni regionali che regolano i rimborsi ai gruppi consiliari sono tutte conformi a Costituzione e si sono evolute alla luce degli orientamenti evolutivi della Corte Costituzionale che ha sempre attentamente vagliato, sotto il profilo dei principi del buon andamento, della imparzialità, dell’efficacia, dell’economicità, della proporzionalità e dell’ efficienza, le leggi regionali .

Ad esempio la Corte Costituzionale ha statuito che, alla luce dell’art. 97 cost., deve esservi proporzione tra i mezzi finanziari e personali assegnati dalla legge regionale al gruppo e sue esigenze concrete nello svolgere attività istituzionale ( sent. n.1130/1988) ; altre sentenze ( n. 973/1988; n. 59/1996) hanno ritenuto illegittime le leggi regionali che riconoscevano le prestazioni di lavoro esterne svolte presso i gruppi consiliari come servizio svolto presso la regione; altre (n. 187/1990) hanno riconosciuto come legittime le norme regionali che prevedevano la stabilizzazione del personale in servizio presso i gruppi consiliari previo l’espletamento di un concorso.

A fronte delle ultimissime vicende, invece, si è creata una situazione paradossale, cioè, le leggi regionali, legittime e conformi ai principi costituzionali, non sono più riconosciute come tali dalle Sezioni Controllo della Corte dei Conti.

Due casi limite sono quelli relativi alla regione Lombardia e Calabria.

In Lombardia la l.r. n. 17/1992, art. 4 e 9, prevede che per la verifica della rendicontazione dei gruppi consiliare è competente l’Ufficio di Presidenza che entro il 30 giugno di ogni anno verifica i rendiconti dei singoli gruppi e, qualora ne accerta l’irregolarità, trattiene una cifra corrispondente al finanziamento dell’anno successivo, operando una sorta di compensazione.

In Calabria, (regione che di recente con la l.r. n. 1/2013 ha innovato e limitato il rimborso ai gruppi consiliari), all’epoca, la vigente l.r. 13/2002, prevedeva all’art. 4 che “Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale. L’Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.”; mentre all’art. 7 , relativo ai controlli sulla rendicontazione dei gruppi, stabiliva che “I Presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l’utilizzazione dei fondi amministrati nell’anno precedente. 2. Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell’Assemblea regionale secondo le norme del regolamento interno.”

Tutte le legislazioni delle regioni italiane si conformano al disposto normativo sopra citato che assegna all’Ufficio di Presidenza esclusivi compiti di verifica sulla rendicontazione dei gruppi a fronte di un controllo, non analitico, sull’inerenza della spesa alle attività istituzionali (rappresentanza, organizzazione, manifestazioni politiche, studio e documentazione).

Resta, perciò, da seguire l’evoluzione della situazione a fronte delle deliberazioni delle Sezioni di Controllo regionali, che hanno avocato a sé la competenza del controllo spettante all’Ufficio di Presidenza ed hanno inserito nuovi parametri di verifica e, soprattutto, attendere un’eventuale pronuncia circa la legittimità della delibera n. 12/2013 della Sezione Autonomie nell’applicare il d.l. 174/2012 in modo retroattivo e stabilire criteri di verificazione diversi in assenza di basi normative .

Per maggiori informazioni  sul rendiconto dei gruppi consiliari dopo il D.L. 174/2012 iscriviti al convegno di Synergia Formazione

I Rimborsi ai gruppi consiliari tra vincolo di scopo e responsabilità

Roma, 10 Giugno 2014   Starhotels Metropole

Fonte: Il Sole 24 Ore
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