,

H:iH:iAnatocismo: la modifica dell'art. 120 TUB

Descrizione

Le novità introdotte con la Legge di stabilità (70/2011 e 147/2013) e l’impatto della nuova formulazione dell’art.120 TUB

La legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013) è intervenuta, con il comma 629, a modificare l’art. 120, co. 2, TUB (d.lgs. 1.9.1993, n. 385), apportando una disciplina in materia di anatocismo che appare prima facie davvero innovativa.

Detto comma  recita:
All’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ›

La disposizione di cui all’art. 120 TUB, fino alla predetta modifica, sanciva esclusivamente il principio volto ad assicurare alla clientela che, con riferimento alle operazioni in conto corrente, vi fosse eguale periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

La novità introdotta dalla norma è quindi di notevole importanza perché tutela i correntisti da tutte le cosiddette pratiche anatocistiche e, anche, dagli interessi usurari.

L’emendamento alla normativa uniforme può essere riassunta nei termini seguenti:

  • Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto di due condizioni tassativamente indicate.
  • Dal tenore della lettera a) appuriamo che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi composti.
  • Ciò che è invece d’interesse nell’analisi di quanto statuito dalle legge di stabilità è quanto ricaviamo dalla lettera b) del comma 629. Il testo della disposizione alla lettera è formulato in modo contraddittorio e crea delle difficoltà applicative.

La prima parte del testo, parlando di interessi periodicamente capitalizzati, prevede che, nel momento della capitalizzazione, quelli che originariamente sono due elementi distinti (interesse da un lato e capitale dall’altro) si fondono un’unica posta, cioè il capitale.

La seconda parte del testo prevede poi che, nelle successive capitalizzazioni, gli ulteriori interessi potranno essere calcolati solo sulla sorte capitale (separata quindi dagli interessi già maturati).

La contraddizione sta in questo: se gli interessi ulteriori vanno calcolati solo sul capitale, ma il capitale risulta già composto anche da interessi (a seguito della prima capitalizzazione) di fatto è impossibile separare le due componenti ormai fuse.

A causa della capitalizzazione, non è materialmente applicabile il calcolo degli interessi solo sulla sorte capitale, con la conseguenza che gli interessi ulteriori andranno di fatto a colpire l’intero saldo (capitale più interessi) e non solo la sorte capitale.

Posta la contraddittorietà della norma, il calcolo degli interessi rischia di provocare nuovamente il fenomeno dell’anatocismo bancario.

Per avere ulteriori approfondimenti e comprendere gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito iscriviti al convegno di Synergia Formazione

Usura e Anatocismo: novità legislative e consulenze tecniche nel contenzioso bancario

Milano, 15 maggio Starhotels Ritz

 

Fonte: Diritto Bancario
Visualizza Articolo

Orario

() H:i - H:i

Menu
X