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H:iH:iTutela del Made in Italy

Descrizione

Il tema della protezione delle produzioni italiane di qualità è strettamente correlato a quello della lotta alla contraffazione, tanto che si potrebbe dire che la più autentica ed efficace difesa dei prodotti “Made in Italy” è proprio costituita dall’innalzamento del livello di protezione contro la contraffazione di marchi, brevetti, design, diritto d’autore e denominazioni d’origine protette.

Anche per gli interventi più propriamente diretti a contrastare l’inganno del pubblico derivante dall’impiego improprio di indicazioni che rivendicano un’origine italiana a prodotti che non hanno i requisiti per vantarla – che al pari della contraffazione penalizzano gravemente l’industria manifatturiera del nostro Paese che già soffre per la concorrenza spesso sleale di prodotti provenienti da Paesi emergenti e in particolare per le varie forme di parassitismo che ad essa si accompagnano – è assolutamente indispensabile un’attività rigorosa di coordinamento, impulso e revisione.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a un proliferare di iniziative in materia, spesso nate sotto la pressione di esigenze contingenti e prive di un disegno unitario, che si sono purtroppo caratterizzate per una disorganicità almeno pari alle buone intenzioni che stavano alla base di esse, tanto più in quanto non si è tenuto sufficientemente in conto il fatto che la materia è già in parte disciplinata da una fonte sovraordinata al nostro diritto nazionale, e segnatamente dal Codice Doganale Comunitario, che prevede che i prodotti che hanno subito lavorazioni in Paesi diversi debbano ritenersi originari dell’ultimo Paese in cui hanno subito una trasformazione sostanziale: il che comporta tra l’altro per la nostra autorità giudiziaria la necessità di disapplicare eventuali disposizioni in contrasto, stante il noto principio della prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne difformi, anche successive.

Ciò non ha giovato alla chiarezza della disciplina e alla certezza del diritto, necessarie in tutti i campi ma specialmente in relazione a norme sanzionatici penali o che comunque prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo affittivo: e paradossalmente ha “reso la vita più difficile” proprio alle imprese italiane oneste, alle quali ha imposto oneri e spesso impossibile di difficile attuazione, lasciando al contempo larghe maglie attraverso le quali ha avuto buon gioco ad infilarsi chi vive invece ai margini e oltre i margini della legalità.

La tutela delle imprese e dei consumatori contro l’uso di indicazioni idonee ad ingannare il pubblico in relazione a caratteristiche rilevanti dei prodotti o dei servizi per i quali esse vengono usate, e il correlativo approfittamento parassitario della meritata fama di qualità di cui beneficia in molti settori la nostra industria manifatturiera, richiedono invece una disciplina il più possibile semplice e chiara, fondata su prescrizioni generali valide per tutte le fattispecie, conformemente ai principî stabiliti dal legislatore comunitario e nel rigoroso rispetto del principio costituzionale di eguaglianza; specialmente in materia di origine dei prodotti le disposizioni adottate dal legislatore interno devono quindi rispettare il divieto d’introdurre misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall’art. 28 (30) Trattato C.E. e seguire rigorosamente il sistema di comunicazione anticipata obbligatoria alla Commissione Europea previsto per le normative di natura tecnica previsto dal la Direttiva n. 98/34/CE, e ciò anche per prevenire il rischio di nuove procedure d’infrazione contro il nostro Paese.

La censura espressa ad opera della Commissione Europea subita proprio per questo dal più recente di questi interventi (la legge n. 55/2010, di cui il Governo ha perciò sospeso l’applicazione alla vigilia della sua entrata in vigore, con una Direttiva rivolta alle Pubbliche Amministrazioni competenti) ha infatti certamente contribuito ad indebolire la nostra posizione in sede comunitaria, e non è verosimilmente estranea neppure al recentissimo stralcio della proposta di un Regolamento comunitario sull’etichettatura d’origine obbligatoria per certe categorie di prodotti provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea, proposta che presentava peraltro anche di per sé varie criticità, soprattutto per la scelta di seguire un “criterio di origine” diversificato per talune specifiche categorie merceologiche.

È dunque necessario e indifferibile mettere al più presto in cantiere la semplificazione e il riallineamento al diritto comunitario della nostra normativa interna in materia, come premessa indispensabile per riprendere con maggiori prospettive di successo la battaglia per ottenere il varo di una norma europea di portata generale e di applicazione il più possibile agevole che renda obbligatoria l’etichettatura di origine, in entrata e in uscita dal territorio doganale comunitario, come dal resto già è previsto in altri Paesi come gli Stati Uniti.

In pari tempo però occorre acquisire la consapevolezza del fatto che non è tanto sul mercato nazionale, quanto su quelli stranieri che occorre difendere con maggior vigore il valore aggiunto che la “qualità italiana” rappresenta per i consumatori e che quindi in attesa di un intervento auspicato del legislatore comunitario ci si deve valere degli strumenti giuridici già oggi esistenti.

In questo senso appare senz’altro da sostenere e incentivare l’istituzione di marchi collettivi, conseguibili a livello nazionale, comunitario e internazionale, idonei a far meglio percepire e valorizzare al pubblico la qualità dei nostri prodotti e il valore aggiunto che essa rappresenta, anche attraverso adeguate campagne di comunicazione.

Questo strumento, volontario e quindi agevolmente implementabile, pienamente compatibile col diritto comunitario (che prevede già l’istituto) in quanto venga utilizzato in relazione ad una qualità obiettiva garantita e controllata, agile e snello e perciò adattabile alle diverse esigenze delle diverse categorie merceologiche, servirebbe infatti a rendere percepibile la differenza tra veri e falsi prodotti “Italian sounding” al pubblico, soprattutto straniero (ma anche italiano) che già apprezza l’origine italiana delle merci, ma spesso non li sa distinguere; e in pari tempo contribuirebbe anche a una nuova “Cultura del Made in Italy”, diffondendo la conoscenza delle qualità obiettive della nostra produzione, spesso oggetto di un generico apprezzamento non accompagnato però dalla conoscenza effettiva dei veri plus di questa produzione.

Ciò renderebbe più agevole anche la penetrazione dei nostri prodotti sui nuovi mercati che la globalizzazione dell’economia e il miglioramento delle condizioni di vita anche in aree del mondo che ancora pochi anni fa sembravano incapaci di uscire da una condizione di sottosviluppo sta aprendo, e sui quali solo la formazione di “consumatori consapevoli” potrà consentire al nostro Paese di competere col successo che merita.

Il Consiglio ritiene strategico anche in materia di tutela del Made in Italy e della lotta alla contraffazione una sinergia con la Nuova Agenzia ICE, così come il supporto attivo ad ogni iniziativa volta al riconoscimento del made in Italy e comunque delle indicazioni di provenienza nelle opportune sedi a livello europeo e internazionale.

Per maggiori informazioni sulla tutela del “ Made in Italy” iscriviti al convegno di Synergia Formazione

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Fonte: Consiglio Nazionale Anticontraffazione
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