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H:iH:iLa risoluzione delle liti attraverso l'ABF

Descrizione

Gli orientamenti dell’ABF: Natura e funzione dell’organo

ABF: Uno strumento, semplice ed economico, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra clienti e banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.ll rapporto con gli intermediari finanziari, in senso più ampio e,più in particolare, con le banche costituisce, oggi, una delle aree di maggiore criticità per le conseguenze in termini di oneri e di solvibilità che può generare per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni.

Molto spesso la relazione si incrina per la mancanza di una comunicazione che consenta alle parti coinvolte di cercare insieme le soluzioni più idonee alle differenti problematiche.

La crisi economica, inoltre, ha condotto i clienti ad una maggiore attenzione verso gli oneri e le condizioni applicati dalle banche e ciò ha portato ad un inasprimento dei rapporti ed un incremento di contenzioso.

Fra gli strumenti di risoluzione delle controversie assume un ruolo di particolare rilievo l’arbitro bancario
finanziario. L’ABF è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie il cui ambito è esclusivamente per le liti che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il suo utilizzo è molto semplice ed economico e non prevede l’obbligo dell’assistenza legale (come invece
avviene nella mediazione civile per le materie di cui all’art. 5 del d.lgs. n.28/2010) anche se pare opportuno, per chi non conosce queste tematiche, affidarsi per la predisposizione della documentazione ad un consulente

L’ABF è un organismo istituito all’interno di Banca d’Italia, indipendente e imparziale, che emana decisioni che non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico.
È possibile ricorrere all’ABF solo dopo aver inoltrato alla banca un reclamo che ha ricevuto esito negativo o per il quale la banca non ha dato seguito entro 30 giorni.

Esso è riservato solo a coloro che il provvedimento identifica come il termine “cliente” e cioè: chi ha in essere o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Il cedente nelle operazioni di factoring, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento.

Il diritto di ricorrere all’ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.

Sono, invece, esclusi, dalla possibilità di utilizzare questa via i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento.
Il cliente non ha obblighi, in caso di contenzioso, di seguire questo percorso, mentre gli intermediari sì.

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Fonte: Cdncec
La risoluzione delle liti attraverso l’ABF

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