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H:iH:iD.Lgs. 231/2001: i requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Descrizione

Le linee Guida Confindustria del 2008 hanno precisato alcuni aspetti specifici dell’ Organismo di Vigilanza relativi a poteri e requisiti, autonomia ed indipendenza e professionalità e continuità d’azione, che vengono qui di seguito riprodotte.

Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti l’organismo di controllo deve essere dotato delle caratteristiche essenziali di “autonomia ed indipendenzaprofessionalità e continuità di azione”, mancando le quali l’intero modello 231 viene vanificato nei fatti.

Quanto all’autonomia dell’organismo di controllo rispetto ai soggetti controllati, essa può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti del C.d.A. che lo ha nominato e dei soci per l’adozione, l’efficace attuazione ed il funzionamento del modello.

Il requisito della professionalità comporta la presenza in capo ai soggetti responsabili dei controlli delle competenze e tecniche professionali necessarie per l’efficace svolgimento delle attività richieste (es. tecniche di campionamento statistico, di analisi e valutazione dei rischi, metodologie per l’individuazione di frodi, ecc.).

Infine, la continuità di azione, cioè il fatto che l’organismo di controllo debba dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento dei controlli, è necessaria per assicurare che non si verifichino falle nel sistema, determinate da controlli carenti, suscettibili di inficiare il modello.

L’articolazione e la composizione dell’organismo di vigilanza (monosoggettivo o plurisoggettivo) è direttamente correlata alla complessità strutturale dell’impresa (dimensioni, articolazione interna, dislocazione sul territorio, presenza su determinati mercati particolarmente a rischio, ecc.).

In effetti non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell’impresa interessata, la complessità dell’organismo di controllo va infatti valutata caso per caso a seconda dei risultati dell’analisi dei rischi, dalla quale emergano quante aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

In linea generale, anche sulla base dell’esperienza applicativa finora maturata, è stato rilevato che le società di medio-grandi dimensioni si orientano generalmente verso organismi plurisoggettivi, mentre realtà di più piccole dimensioni tendono ad optare per organismi monosoggettivi.

Per maggiori informazioni  sulle responsabilità dell’ente, ex D. Lgs. 231/01, iscriviti al convegno di Synergia Formazione

Focus D. Lgs. 231/01 Indagini Giudiziarie Modelli Organizzativi Odv

Milano 10-11 giugno Starhotels Ritz

Fonte: Il Punto Sicuro
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