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H:iH:iRendiconti dei gruppi consiliari regionali e controllo della Corte dei Conti

Descrizione

Finalità del presente contributo è quella di esaminare talune disposizioni del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” e segnatamente quelle che hanno attribuito alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti un potere di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali in materia di utilizzo delle risorse pubbliche a questi trasferite.

Recita l’art. 1 – rubricato “Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni” – comma nove del predetto decreto legge che “Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati”.

I commi dieci, undici e dodici del medesimo articolo disciplinano poi il c.d. controllo contabile di regolarità nonché gli effetti/sanzioni dallo stesso scaturenti per l’eventualità di una “delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”.

Sanciscono dette disposizioni, nel dettaglio, che “Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione….Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l’anno in corso, dal diritto all’erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate…La decadenza e l’obbligo di restituzione … conseguono … alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Siffatto disposto normativo è stato inoltre oggetto di una apposita deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che ai sensi di una nuova attribuzione conferitagli dallo stesso D.L. n. 174 citato – seppure, come si vedrà, ricadente in un ambito diverso da quello concernente il controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali – ha adottato uno specifico atto di indirizzo in data 5 aprile 2013 n. 12 il quale, per quanto interessa, ha sancito il carattere “immediatamente operativo” della nuova disciplina ritenendola dunque applicabile ai rendiconti relativi all’esercizio finanziario 2012, ciò in quanto – osservano i magistrati contabili – “in assenza di una norma che differisca al successivo esercizio (n.d.r. dell’anno 2013) l’operatività dei controlli esterni previsti dal d.l. n. 174 del 2012, deve … ritenersi che le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attività con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l’introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012”.

La deliberazione de qua ha dunque affrontato, in via consequenziale, un’altra fondamentale problematica ovvero quella riguardante il “parametro” per l’esercizio del potere di verifica intestato alle Sezioni Regionali di controllo e ciò alla luce del fatto che il D.L. n. 174 ha fissato detto “parametro” in un emanando D.P.C.M. (poi adottato il 21 dicembre 2012 e pubblicato nell’anno 2013) teso a disciplinare, appunto, le “linee guida … per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto”.

Si legge nel deliberato della Sezione Autonomie che “per motivi cronologici” è da escludere, in linea generale, che il parametro di verifica dei rendiconti debba essere individuato nelle intervenute prescrizioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 – che, si ribadisce, per espresso dettato normativo, avrebbe dovuto costituire il canone normativo di riferimento sia per la predisposizione dei rendiconti, sia per la loro valutazione di regolarità contabile – mentre, soggiunge il Collegio – “è ragionevole ritenere” che i parametri del neo-introdotto controllo finanziario sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali “possano essere desunti dalle norme regionali e dai provvedimenti attuativi vigenti nel 2012”.

Di qui, allora, un primo “strappo” ai precetti legali della novella essendosi individuato, in via interpretativa, un parametro di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali in fonti di diritto positivo diverse da quelle invero prescritte dal D.L. n. 174 ovvero il D.P.C.M. cui lo stesso decreto legge ha rinviato e poi, in effetti, adottato in data 21 dicembre 2012 (ma, come visto, ritenuto dalla Sezione. Autonomie non applicabile retroattivamente riguardo il controllo sui rendiconti dell’anno 2012).

Sulla scorta di detto approccio esegetico, dunque, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti hanno emanato le delibere previste dalla novella con le quali, sovente, si è stigmatizzata la non regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione, ciò, si badi, con l’innescarsi delle conseguenze ex lege contemplate dal nuovo dato normativo ovvero la decadenza del finanziamento pubblico nei confronti dei gruppi “non virtuosi” nonché l’obbligo per gli stessi di restituire le somme ritenute non correttamente spese ovvero rendicontate/regolarizzate.

Aspetti, questi ultimi menzionati – soprattutto quello concernente l’obbligo restitutorio – all’attualità non ancora oggetto, a quanto consta, di applicazioni concrete essendosi anzi paventata in talune Regioni finanche la possibilità di una impugnativa giurisdizionale delle deliberazioni di non regolarità dei rendiconti

Considerazioni critiche

Come sopra evidenziato la problematica che la Sezione delle Autonomie è stata chiamata ad affrontare è stata quella consistente nello stabilire “se le norme in esame debbano trovare immediata applicazione con riferimento all’anno 2012 oppure se debba esserne rinviata l’applicazione al successivo esercizio, trattandosi di normativa intervenuta solo alla fine dell’anno 2012 e completata con il DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2013”.

Il quesito è stato risolto nel senso dell’immediata applicabilità dei nuovi precetti legali: osservano i magistrati erariali che “al riguardo, è da considerare che i Gruppi consiliari non erano precedentemente sottratti a qualsiasi obbligo di rendicontazione, sulla base delle leggi regionali che, nel tempo, hanno regolato la materia. In assenza di una norma che differisca al successivo esercizio l’operatività dei controlli esterni previsti dal d.l. n. 174 del 2012, deve, pertanto, ritenersi che le Sezioni regionali siano chiamate a svolgere le relative attività con riferimento al primo rendiconto redatto dopo l’introduzione del decreto in parola, ossia a quello 2012”.

Conseguenzialmente a tale assunto si è poi reso necessario trattare di un altro problema ovvero quello concernente il parametro normativo del controllo di regolarità essendosi esclusa una applicabilità retroattiva del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto nell’anno 2013) – articolato che, come osserva la Sezione Autonomie – “ha completato”, in un momento successivo, la novella di cui al decreto legge più volte citato.

Si è quindi individuata nella normativa regionale vigente ante D.L. n. 174 – in “sostituzione” del D.P.C.M. previsto ex lege – il parametro di riferimento per il nuovo controllo di regolarità dei rendiconti intestato alla Corte dei Conti riguardo l’esercizio finanziario dell’anno 2012.

L’esegesi, tuttavia, appare criticabile sotto vari profili.

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I Rimborsi ai gruppi consiliari tra vincolo di scopo e responsabilità

Roma, 10 Giugno 2014   Starhotels Metropole

 

Fonte: Responsabilità Amministrativa
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