,

H:iH:iRegime IVA delle esportazioni e degli acquisti intracomunitari

Descrizione

La riqualificazione delle cessioni all’esportazione e delle vendite intracomunitarie come operazioni interne ai fini IVA

Il campo di applicazione dell’Iva segue il principio della territorialità ed in base a questo le operazioni si possono distinguere in:

  • operazioni nazionali: che si svolgono all’interno del territorio dello Stato
  • operazioni intracomunitarie: che si svolgono all’interno della Comunità Europea
  • operazioni extracomunitarie: che comportano uno scambio tra un paese della comunità europea ed un paese extracomunitario (è solo con riferimento a questi scambi che si può parlare in senso tecnico di importazioni ed esportazioni).

Le operazioni intracomunitarie

Un’operazione per essere classificata intracomunitaria deve, in primo luogo, avere per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, i quali vengono spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro fino al territorio di un altro Stato membro; in secondo luogo, le parti contraenti devono essere entrambe soggetti passivi con relative partite Iva del loro paese di origine.

Ai sensi dell’art.7-bis, infatti, affinché le cessioni dei sopradetti beni si considerino effettuate nel territorio italiano (e pertanto soggette ad Iva italiana), devono avere per oggetto i beni mobili nazionali oppure comunitari che si trovano fisicamente in Italia al momento della cessione (anche se vengono spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro).

La disciplina delle prestazioni intracomunitarie è stata modificata diverse volte e, dal 2010, la territorialità delle prestazioni deve essere analizzata a seconda che si tratti di prestazioni c.d. business to business (B2B), vale a dire tra soggetti passivi, oppure che si tratti delle c.d. operazioni business to consumer (B2C), cioè servizi resi nei confronti di consumatori finali. NeI primo caso, B2B, le prestazioni sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui il committente è stabilito (pertanto se il committente è stabilito fuori dall’Italia le prestazioni effettuate nei suoi confronti non sono imponibili nel nostro paese ma nello Stato in qui si trova la sede o la stabile organizzazione del cliente). Nel caso di B2C le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore.

Le norme italiane relative alle operazioni intracomunitarie prevedono l’obbligatoria autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione degli scambi intra UE, obbligando i soggetti che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario, con la tecnica del reverse charge, all’iscrizione negli elenchi Vies. Inoltre, coloro che svolgono delle operazioni intracomunitarie hanno l’obbligo di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché dei servizi generici resi ed acquistati da Stati membri, seguendo le modalità e termini stabiliti dalla normativa vigente.

Le operazioni extracomunitarie

Le operazioni extracomunitarie riguardano le esportazioni e le importazioni di beni tra uno Stato membro Ue e uno Stato al di fuori dell’Ue. L’esportazione indica il trasporto o la spedizione definitivo di beni fuori dal territorio Ue, a seguito di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento in cambio del pagamento di un corrispettivo  (è da precisare che l’uscita dei beni dal territorio Ue per effetto di un’esportazione temporanea è esclusa da IVA in quanto manca il requisito oggettivo). La disciplina dell’esportazioni viene regolata dall’art. 8 del DPR 633/733. Le esportazioni sono non imponibili nel territorio dello Stato e quindi non scontano IVA italiana, tuttavia rientrano nel volume d’affari, sono soggette a tutte le formalità previste dalla legge in materia di fatturazione, registrazione e dichiarazione e danno diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti. Un caso particolare è l’esportazione indiretta, dove la consegna del bene viene fatta in Italia ad un esportatore abituale senza l’assolvimento dell’imposta. In tal caso, per usufruire del mancato pagamento dell’imposta occorre che l’acquirente sia un esportatore abituale e presenti al cedente una dichiarazione scritta (c.d. dichiarazione d’intento) nella quale richiede l’esenzione dalla imposta.

L’importazione di beni, da chiunque effettuata (soggetto con una partita iva o privato consumatore), costituisce una operazione imponibile in Italia, secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne. Le importazioni sono soggette alla disciplina generale delle operazioni interne. L’IVA è generalmente accertata , liquidata e riscossa in dogana, per ciascuna operazione di importazione.  Quando è assolta da un soggetto passivo d’imposta è detraibile alle stesse condizioni previste dalla disciplina generale. La  base imponibile è data dal valore dei beni importati cui si devono aggiungere i diritti doganali dovuti e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio Ue. Il  momento impositivo si verifica quando viene presentata in dogana la dichiarazione di importazione.

Per maggiori informazioni sul regime Iva iscriviti al convegno di Synergia Formazione

Esportare e Vendere all’Estero

Milano, 27 maggio Starhotels  Ritz

Fonte:Professionisti.it
Visualizza Articolo

Orario

() H:i - H:i

Menu
X