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H:iH:iIl Modello Organizzativo 231 e la Responsabilità dell’Impresa

Descrizione

Cos’è il D.Lgs. n. 231/01

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Il Decreto introduce, pertanto, la nuova “responsabilità amministrativa” per un numero predeterminato (ma progressivamente sempre più esteso col passare degli anni: i c.d. reati presupposto 231), in realtà assai simile a quella penale della persona fisica, a carico dell’ente (che starà in giudizio attraverso il legale rappresentante, o altro procuratore se il primo è sotto processo per il reato presupposto 231) che va ad aggiungersi a quella tradizionale della persona fisica che ha commesso o tentato il reato.

Tale responsabilità estende i propri pesantissimi effetti sul patrimonio dell’Ente (ma può portare anche alla revoca dell’autorizzazione necessaria per svolgere l’attività o al commissariamento giudiziale dell’ente) e, indirettamente, sugli interessi economici dei soci.

Il legislatore, ad ogni modo, ha espressamente previsto, con il decreto in oggetto, la possibilità per l’Ente di andare esente dalla predetta responsabilità nella sola ipotesi esimente in cui questi si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nonché di un Organismo di Vigilanza sempre) nonché qualora il predetto modello risulti costantemente verificato, efficace ed aggiornato.

L’Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:

– di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;

– di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l’aggiornamento di tale Modello organizzativo 231;

– che il modello è stato eluso in modo fraudolento.

Il Modello organizzativo si pone l’obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 (che è articolo integrativo del D.Lgs. n. 231/2001 e niente affatto una autonoma previsione normativa, come qualcuno erroneamente sostiene) quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Modello correttamente predisposto ed efficacemente attuato evita di sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro) ed interdittiva quali:

– interdizione dall’esercizio dell’attività;

– sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;

– divieto di contrattare con la P.A.;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento ed efficace applicazione evita anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato, esponendo così l’ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.

La costruzione del Modello

Ogni Ente e/o società che vuole fruire dell’esimente, e garantirsi una corretta gestione aziendale, deve essere dotato di un proprio ed esclusivo Modello ex D. Lgs. 231/2001.

Ciò comporta che tale modello debba essere predisposto “su misura” della realtà organizzativa alla quale fa riferimento al fine di poter far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione dell’ente/società. I modelli generici costruiti a tavolino senza alcun confronto con la concreta realtà aziendale sono inefficaci sia a prevenire i reati sia a rappresentare l’esimente prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

La stesura del Modello organizzativo deve avvenire facendo tesoro dell’esperienza propria dell’Organizzazione dell’Ente, e quindi deve essere frutto di una attenta analisi dei processi aziendali al fine di determinare l’esposizione della società stessa ai reati presupposto contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

In concreto l’attività di individuazione dell’esposizione ai predetti reati, definita tecnicamente come mappatura delle aree (dell’attività aziendale) sensibili (al rischio di commissione di reati), va articolata anche tramite una attenta attività di intervista che coinvolga i soggetti chiavi dei processi esistenti nell’Organizzazione.

L’attività di intervista ha quale proprio obiettivo quello di analizzare ogni attività sensibile al rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 verificando l’esistenza di procedure/protocolli aziendali adeguati ed efficaci e qualora esistenti, il rispetto dei seguenti parametri:

– tracciabilità delle operazioni;

– segregazione delle funzioni coinvolte nell’attività aziendali;

– rispetto dei poteri di firma.

A tale scopo, devono essere sempre presenti oppure devono essere implementate procedure idonee per le aree di attività aziendale “scoperte” nonché devono essere articolati correttivi sulle procedure già esistenti e non esaustive e/o congrue al contesto aziendale e/o alle esigenze di prevenzione.

Costituzione dell’Organismo di Vigilanza (ODV)

Il D.Lgs. 231/2001 richiede espressamente, ai sensi dell’art. 6.1 lett b) la costituzione di un organismo, dotato di requisiti di:

– Autonomia;

– Professionalità;

– Indipendenza;

al fine di:

– vigilare sull’effettività ed adeguatezza del Modello;

– valutare l’attualità del Modello;

– proporre i necessari adeguamenti e verifiche;

ricevere le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

L’organismo deve essere anche dotato della necessaria continuità d’azione, per poter operare efficacemente, e ciò presuppone quindi una composizione mista, di membri interni ed esterni, e la necessità di evitare in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando invece figure con elevata attitudine al controllo, dotate della necessaria professionalità ed esperienza.

Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo

Il modello 231 si articola come segue:

– Parte generale (identificante le caratteristiche strutturali dell’Organizzazione nonché le modalità di creazione del modello e della sua diffusione – formazione/informazione);

– Parte speciale (afferente le diverse tipologie di reati presupposto contemplati nel D.Lgs. 231/2001, e recante la mappatura dei rischi di commissione dei reati);

– Codice Etico-Comportamentale (indicante le regole di condotta proprie dell’Organizzazione);

– Sistema disciplinare (riportante i principi base del CCNL applicato, e le altre regole sanzionatorie a carico dei soggetti che collaborano senza essere dipendenti ecc.);

– Statuto dell’OdV;

– Regolamento dell’Odv,

– Sistema di Procure e deleghe;

– Organizzazione gerarchico-funzionale;

– Documento di analisi rischi (mappatura dei rischi).

Interazione con gli altri sistemi aziendali

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, sia nella sua fase di realizzazione sia nella successiva fase di implementazione, viene configurato quale completamento dei sistemi presenti nell’Organizzazione.

Il Modello 231, pertanto, non si pone quale strumento aziendale a sé stante ma risulta interattivo con il sistema di gestione qualità ed ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS e/o di responsabilità sociale (SA 8000 o SCR), il sistema di controllo e gestione sicurezza (D. Lgs. 81/2008 – OHSAS 18001), il sistema Privacy (D. Lgs. 196/2003) ecc.. ).

 

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Fonte: Punto Sicuro
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