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H:iH:iLa formazione del contratto internazionale

Descrizione

Clausole tipiche del contratto internazionale

Il Contratto Internazionale è l’accordo tra due o più parti appartenenti a Paesi diversi grazie al quale sorge un rapporto giuridico tra soggetti che appartengono a differenti sistemi legislativi, coinvolgendo spesso partners commerciali che non solo provengono da Stati differenti, ma anche a sistemi giuridici di civil e di common law.

Può, tuttavia, essere internazionale anche un accordo tra due soggetti appartenenti allo stesso Paese che produce i suoi effetti in un Paese straniero (ad esempio i contratti di distribuzione).

Formazione del contratto
In primo luogo va individuato il contesto economico e giuridico in cui verrà eseguito il contratto che si vuole concludere tenendo conto da subito delle questioni più salienti su cui potrà vertere la trattativa, le condizioni che potranno essere accettate e quelle che invece dovranno essere rifiutate o negoziate per fornire la soluzione più vantaggiosa

Andrà poi individuato l’obbiettivo attraverso disposizioni chiare precise e prive di ambiguità. Il contratto dev’essere anche completo e con un taglio molto pratico regolando gli aspetti essenziali del business che le parti intendono realizzare. Dev’essere insomma una sorta di road map da seguire in ogni fase dell’esecuzione del contratto.

Nel predisporre il testo contrattuale va scelta la legge applicabile e, in primis, vanno individuate eventuali norme imperative che non possono pattiziamente essere derogate. E’ bene non rischiare di utilizzare clausole contrattuali contrarie alla legge, poiché queste potrebbero comportare l’annullabilità o peggio ancora la nullità del contratto stesso.

La scelta della legge da applicare al contratto è di fondamentale importanza nei contratti internazionali, se le parti non la indicano, la scelta della proper law sarà rimessa alle norme di diritto internazionale. Bisogna valutare possibili vantaggi e svantaggi che quel determinato sistema legislativo presenta in merito al rapporto sottostante che si vuole regolare.

La legge scelta dalle parti, dovrà essere presa in considerazione anche e soprattutto tutte quelle volte in cui un determinato aspetto del contratto non sia stato compiutamente disciplinato dalle parti. Ecco allora che in casi come questo è necessaria un’integrazione per mezzo delle norme del sistema giuridico scelto in base ai criteri di collegamento. Ovvero scegliendo di applicare la normativa dell’ordinamento che presenti il collegamento più stretto con il contratto.

I contratti internazionali spesso possono essere soggetti all’applicazione di più leggi e ciò come probabile conseguenza ha il sorgere di conflitti tra le stesse, ad es. in merito alla determinazione della competenza del giudice dello Stato di una piuttosto che dell’altra parte.

Questo fenomeno può verificarsi sia nel caso in cui due contratti coinvolgano parti di nazionalità diverse, sia che riguardino parti della stessa nazionalità, ma che poi devono essere eseguiti in paesi diversi.

Quando le parti non hanno deciso che legge applicare al contratto ecco allora che devono essere prese in considerazione le Convenzioni internazionali, come ad esempio la Convenzione di Roma (3 la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali essa infatti non è applicabile ai contratti di trasporto, a quelli coi consumatori e a quelli che hanno come oggetto diritti reali di godimento su beni immobili) con la quale alcuni paesi appartenenti alla Comunità Europea hanno reso uniformi i criteri di scelta della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nei casi in cui è applicabile, o le norme interne di diritto internazionale privato. Va comunque tenuto conto che le norme di ordine pubblico dello Stato di appartenenza del Giudice competente a decidere eventuali controversie, che dovessero sorgere tra i contraenti, devono essere applicate in ogni caso.

Nel caso in cui il Giudice adito appartenga ad un Paese diverso ecco allora che devono essere applicate le norme di ordine pubblico di quello Stato, se questo mostra uno stretto collegamento con il contratto e le sue norme di ordine pubblico sono necessarie.

Oltre alle norme di ordine pubblico vi sono poi norme di applicazione necessaria quali ad esempio quelle che tutelano il consumatore (c.d. contraente debole) e quelle dell’antitrust; tali raccolte normative devono essere rispettate qualunque sia la legge che regola il contratto.

Vi sono poi convenzioni internazionali di diritto uniforme, come ad esempio quelle di Bruxelles del 1924, sulla polizza di carico marittima internazionale, quella di Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili, quella di Ginevra del 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada. Queste convenzioni mirano ad evitare l’applicazione delle singole disposizioni nazionali di diritto internazionale privato.

Se di grande importanza è la scelta della legge, non da meno è quella relativa allo strumento con cui andranno risolte eventuali controversie; giudizio ordinario oppure arbitrato internazionale.

Prima di decidere tra uno e l’altro strumento, va fatta un’analisi sulla possibilità di eseguire o meno un provvedimento nel Paese della controparte. Non necessariamente un provvedimento potrà essere eseguito in uno Stato diverso da quello del Giudice che lo ha reso.

E’ bene dunque verificare preliminarmente se tra gli Stati dei due contraenti è stato firmato un trattato in base al quale gli stessi abbiano stabilito il reciproco riconoscimento delle sentenze. L’Italia ad esempio ha sottoscritto trattati di questo genere con Paesi quali la Svizzera e il Brasile, ma ad esempio non con gli Stati Uniti.

A livello europeo viene in soccorso la Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle sentenze commerciali in base alla quale, i Paesi firmatari garantiscono la reciproca efficacia delle sentenze.

Nel caso in cui sia stata scelta una legge terza, diversa da quella delle parti, e anche nel caso in cui le parti non siano appartenenti a Stati che non hanno firmato la predetta Convenzione è consigliabile inserire una clausola arbitrale nel contratto affinché un’eventuale controversia venga risolta per mezzo di un arbitrato internazionale. In questo caso verrà reso un lodo che, in mancanza di irregolarità, potrà essere eseguito tra Paesi diversi firmatari della Convenzione di New York del 1958.

La forma è un altro aspetto di grande importanza, essa deve essere scritta solo se espressamente previsto dalla legge, ciò significa che in tutti in casi in cui tale condizione non è prevista anche un accordo verbale ha piena efficacia vincolante tra le parti.

La lingua è un altro elemento da non sottovalutare, perché può dare adito a interpretazioni difformi tra le parti difficilmente gestibili durante un contenzioso.Dunque è bene individuare da subito un’unica lingua ufficiale che prevalga in ogni caso su un’eventuale seconda lingua in maniera tale da evitare errori interpretativi.

Oltre ai predetti aspetti il contratto deve disciplinare altri aspetti essenziali che possono essere cosi sinteticamente individuati: premesse, dati delle parti, entrata in vigore dell’accordo, descrizione delle prestazioni di ciascuna parte, individuazione dei possibili casi di inadempimento, clausole limitative o che esonerano la responsabilità force majeure e hardship, rimedi a disposizione della parte adempiente liquidated damages, may good, performance bonds oltre agli strumenti di risoluzione delle controversie arbitrato o giudizio ordinario e naturalmente il corrispettivo consideration e gli allegati.

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Fonte: Il Sole 24 Ore
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